Mai parlare di argomenti di cui non si ha una conoscenza completa! Se si dovesse malauguratamente decidere di imbarcarsi per quest’ardua impresa bisognerebbe abbandonare la spocchia e armarsi di una sana dose di umiltà e curiosità. Nei commenti ad un post di Uriel, nel thread generato da danmunty, si trovano una serie di gravi inesattezze spacciate come verità con l’atteggiamento tipico dell’intellettuale scafato che insegna ai sudici plebei. Qualunque studente di giurisprudenza sarebbe in grado di smontare quelle affermazioni, basta aver studiato diritto costituzionale e istituzioni di diritto romano.
Tra l’altro è la seconda volta che mi trovo a parlare di questo stesso argomento.
Le tesi sostenute nei commenti sono:
- la costituzione italiana “si limita ad illustrare dei principi”;
- i giudici non devono attuare la costituzione, bensì occuparsi delle leggi ordinarie;
- i giudici non devono giudicare secondo “senso comune”;
- il nostro ordinamento, basato sul civil law piuttosto che sul common law, non lascia spazio all’interpretazione perché la legge si applica “nei modi previsti e nei casi previsti”.
È tutto inesatto.
- La costituzione ha carattere precettivo: è una legge e come tale fornisce delle regole che devono essere rispettate ed applicate.
- I giudici devono applicare la legge, quindi anche la costituzione (è un assioma). Non sono affatto limitati alle leggi ordinarie.
- I giudici, in casi determinati dalla legge, possono giudicare secondo equità o usi.
- La legge può essere interpretata. Ripropongo lo stesso esempio fatto in passato: “in campo di diritto sindacale si applica una norma corporativa fascista alla situazione attuale per colmare i vuoti legislativi (artt. 2077 e 1339 cc, utilizzati oggi congiuntamente per regolare questioni di efficacia oggettiva dei contratti collettivi); l’intento originario della norma viene piegato verso nuove necessità”. Persino ai tempi del diritto romano i giuristi prendevano norme vecchie di secoli e le re-interpretavano (spesso storpiandole totalmente) per adattarle ai mutamenti della società nonostante fossero norme codificate.
Queste cose, lo ripeto, sono pane quotidiano di chiunque abbia preso in mano un libro di diritto costituzionale o istituzioni di diritto romano. Sono conoscenze specifiche che non possono essere oggetto di discussioni da bar in cui, come se non bastasse l’ignoranza, ci si pone con la stessa fastidiosissima arroganza (condita persino da prese per il cvlo!) che quello stesso blog intravede e critica nella sinistra italiana.

Mary Elizabeth Winstead



ipse dixit